Limite di detenzione, commissioni, privacy offline, accesso per chi ha lasciato l'area dell'euro: che cosa dicono davvero i testi dei due legislatori, e che cosa resta aperto.

Su pochi progetti della politica monetaria europea si discute con tanta passione come sull'euro digitale. Gli uni ci vedono la fine del contante e l'ingresso nel denaro sorvegliato, gli altri un'alternativa pubblica ai circuiti di carte americani. Dall'estate il progetto è nella fase decisiva: Parlamento e Consiglio negoziano il testo definitivo della legge. Che cosa è già deciso, che cosa è aperto e che cosa significa per te, se vivi nell'area dell'euro o l'hai lasciata, si legge con precisione nei documenti dei due legislatori.
La Commissione europea ha presentato la sua proposta il 28 giugno 2023, insieme a una seconda proposta sul corso legale delle banconote e delle monete in euro. Il Consiglio ha fissato il proprio mandato negoziale nel dicembre 2025; il testo è disponibile come documento del Consiglio 16695/25 del 17 dicembre 2025.
Il Parlamento ci ha messo di più. La commissione per i problemi economici e monetari ha approvato la sua relazione il 23 giugno 2026 con 43 voti favorevoli, 14 contrari e un'astensione, e ha deciso di avviare i negoziati. La plenaria ha confermato la decisione il 9 luglio 2026. Entrambi i passaggi sono documentati nell'Osservatorio legislativo del Parlamento, così come per la procedura parallela sul contante. Il relatore è l'eurodeputato spagnolo Fernando Navarrete Rojas.
Da allora sono in corso i triloghi. Secondo il Legislative Train del Parlamento, aggiornato da ultimo il 20 settembre 2026, le posizioni divergono soprattutto sul modello di remunerazione per banche ed esercenti e sui dettagli della distribuzione. I limiti di detenzione non sono ancora stati negoziati a livello politico. Un testo definitivo quindi non esiste. Tutto ciò che segue descrive le posizioni dei legislatori, non il diritto in vigore.
L'euro digitale sarebbe moneta di banca centrale in forma digitale, emessa dall'Eurosistema, con corso legale come banconote e monete. Dovrebbe funzionare online e offline. Online un pagamento passa per un prestatore di servizi di pagamento, offline va direttamente tra due dispositivi vicini, un po' come la consegna di una banconota. Entrambi i legislatori lo vogliono come complemento al contante, non come sostituto.
Su un punto il testo del Consiglio è inequivocabile: in base all'articolo 16, paragrafo 8, l'euro digitale non produce interessi. È pensato come mezzo di pagamento, non come forma di risparmio.
Perché i clienti non spostino in massa i depositi dalle banche in euro digitali, dovrebbe esserci un tetto a quanti euro digitali una persona può detenere. Secondo il mandato del Consiglio, è la Banca centrale europea a fissare i limiti di detenzione, entro un tetto massimo che il Consiglio stabilisce con decisione di esecuzione. La BCE deve annunciare la data prevista della prima emissione con almeno due anni di anticipo e presentare almeno un anno prima una relazione tecnica e una raccomandazione per questo tetto. Il tetto viene rivisto almeno ogni due anni.
Per persone fisiche e giuridiche possono valere limiti diversi. Il limite vale per le giacenze online e offline insieme, e chi ha più conti in euro digitali deve stabilire come si ripartisce tra loro il proprio limite personale. Nei conti cointestati i limiti dei titolari si sommano. Un numero non compare in nessuno dei due testi. Quanto sarà alto il limite è aperto.
In pratica: più del limite di detenzione nessuno potrà tenere in euro digitali. Ciò che in un pagamento online arriva in più dovrebbe, secondo i considerando del testo del Consiglio, essere girato in automatico a un normale conto collegato, e viceversa un importo mancante al momento del pagamento dovrebbe essere integrato in automatico dal conto normale. Entrambe le cose valgono solo se le autorizzi espressamente. L'euro digitale non sostituisce quindi né il conto corrente né il conto di risparmio, si affianca a loro.
Entrambi i legislatori vogliono che i consumatori non paghino le funzioni di base. In base all'articolo 17 del testo del Consiglio, i prestatori di servizi di pagamento non possono applicare commissioni ai consumatori per i servizi di base obbligatori. Per i servizi aggiuntivi possono farsi pagare, così come possono chiedere una commissione ragionevole per la ricarica con contante o il prelievo in contante, che però non può superare quella di un conto normale dello stesso cliente. Il Parlamento formula il principio in modo simile: servizi di base gratuiti, possibili commissioni per gli extra.
Le banche con conti di pagamento dovrebbero essere obbligate a offrire l'euro digitale ai propri clienti privati esistenti che lo chiedono. Per chi non ha un conto, gli Stati membri dovrebbero designare soggetti che lo mettano a disposizione, con assistenza anche di persona per gli anziani e per chi ha poca dimestichezza con il digitale.
Come moneta a corso legale, l'euro digitale dovrebbe in linea di principio essere accettato. Il testo del Consiglio prevede però ampie eccezioni. Le persone fisiche nell'ambito strettamente privato non devono accettarlo. Sono esclusi anche imprese, lavoratori autonomi e organizzazioni senza scopo di lucro che accettano solo contante, normali bonifici o addebiti diretti e nessun pagamento digitale alla cassa. Chi invece accetta già le carte dovrebbe accettare anche l'euro digitale. Un esercente può rifiutarlo nel singolo caso solo per un buon motivo, per esempio un'interruzione di corrente o un dispositivo guasto. Per i clienti significa: dove oggi funziona una carta, in futuro dovrebbe funzionare anche l'euro digitale. Dove si accetta solo contante, resta così.
La domanda se l'euro digitale sia sorvegliabile ha due risposte, a seconda del tipo di pagamento.
Offline: in base all'articolo 37 del testo del Consiglio, né i prestatori di servizi di pagamento né la BCE o le banche centrali nazionali possono conservare i dati delle operazioni dei pagamenti offline. Vengono però registrate le ricariche e gli scarichi della memoria offline: importo, identificativo del dispositivo, data e ora, numeri di conto usati. Questi dati sono a disposizione dell'Autorità antiriciclaggio su richiesta. La Commissione dovrebbe inoltre fissare importi massimi per i pagamenti offline o per le giacenze offline.
Online: qui i prestatori di servizi di pagamento trattano i dati come per gli altri pagamenti elettronici, con i normali obblighi di controllo antiriciclaggio. Il Parlamento insiste nel suo mandato su minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e tecnologie che tutelano la riservatezza.
Chi cerca riservatezza nei pagamenti dovrebbe quindi restare lucido. Offline l'euro digitale sarà più simile al contante di qualsiasi carta, online è un mezzo di pagamento elettronico collegato a un conto. Quali forme di privacy sono legalmente possibili nel banking lo spiega Banca discreta: privacy legale senza evasione fiscale.
Per chi ha lasciato l'area dell'euro o pensa di farlo, l'articolo 12 bis del testo del Consiglio è la norma più interessante. Stabilisce chi può usare l'euro digitale e indica sei gruppi:
Per chi lascia l'Italia significa: chi apre un conto in euro digitali prima del trasferimento dovrebbe poterlo tenere, secondo il testo del Consiglio. La BCE può però limitare l'accesso per questo gruppo e per i visitatori. Chi va a vivere in Svizzera rientra nel gruppo dei paesi terzi, per cui servono prima degli accordi. Il rapporto con la banca segue così la stessa logica del conto normale: è la residenza a decidere che cosa ti può essere offerto. Perché per i conti fuori dall'UE dal 2027 questo abbia un ruolo proprio lo spiega Conto estero vietato dal 2027? Conta la residenza. Per chi non ha una residenza fissa la domanda su quale indirizzo conti resta la stessa di oggi; l'articolo Nomadi digitali e banca mostra le soluzioni.
In parallelo Parlamento e Consiglio negoziano il quadro giuridico del contante come moneta a corso legale. Secondo il Legislative Train, il Parlamento chiede un obbligo per i Paesi dell'euro di garantire l'accesso al contante e di monitorarne la disponibilità. Per entrambe le parti l'euro digitale dovrebbe affiancare il contante. Quando si concluderanno i negoziati sulla procedura del contante è aperto.
La Banca centrale europea ha concluso la sua fase preparatoria il 30 ottobre 2025. Nel suo comunicato stampa indica espressamente la condizione per il piano successivo: se il regolamento viene adottato nel corso del 2026, un progetto pilota e le prime operazioni potrebbero partire da metà 2027, e l'Eurosistema sarebbe pronto per una possibile prima emissione nel corso del 2029. La BCE stima i costi di sviluppo fino ad allora in circa 1,3 miliardi di euro. La decisione finale se e quando emettere l'euro digitale la prende il Consiglio direttivo della BCE solo dopo l'adozione del regolamento.
Il Parlamento indica nel Legislative Train un progetto pilota con 36 prestatori di servizi di pagamento selezionati, che dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2027 per dodici mesi. Il suo mandato prevede inoltre una fase di introduzione di almeno 24 mesi dopo l'approvazione dell'emissione. Se il calendario regge dipende dalla conclusione dei negoziati, che entro l'autunno 2026 non era stata raggiunta.
Per la scelta di dove tenere il tuo denaro, l'euro digitale nel breve periodo non cambia nulla. Sarà emesso al più presto nel 2029, ha un tetto, non produce interessi ed è legato a un prestatore di servizi di pagamento nell'UE. Un conto fuori dall'area dell'euro, che sia in franchi, in dollari o in un'altra valuta, svolge un compito diverso: distribuisce il tuo patrimonio tra ordinamenti e valute.
Chi segue il dibattito dovrebbe tenere separate due cose. Una è se un mezzo di pagamento digitale pubblico rafforzi o indebolisca la privacy; la risposta dipende da dettagli come le regole offline, che saranno fissati solo nel trilogo. L'altra è quanto sia già oggi visibile il tuo patrimonio. Su questo i registri dei conti e lo scambio automatico di informazioni incidono più di qualsiasi nuova forma di pagamento; che cosa vi è registrato lo mostra Il registro europeo dei conti: che cosa viene registrato e chi vi accede.
Per entrambe vale la stessa linea: un conto all'estero è legale, e i redditi restano tassabili nel Paese di residenza. Se vuoi organizzare i tuoi conti in modo che si adattino alla tua residenza e ai tuoi progetti, parlane con noi nella consulenza gratuita. Ricevi entro 48 ore una valutazione scritta.
Nota: questo articolo non costituisce consulenza fiscale, legale o di investimento. Per le questioni fiscali personali rivolgiti a un commercialista abilitato.