Regolamentazione · CRD VI · Articolo 21c

CRD VI: perché dal 2027 il tuo conto estero avrà bisogno di una residenza fuori dall'UE

Dall'11 gennaio 2027 le banche fuori dal SEE non potranno più tenere conti di residenti nell'UE. Cosa prevede la CRD VI, quale scadenza è già passata e quali strade restano.

Cancello chiuso davanti all'ingresso di una banca

Il 19 giugno 2024 l'Unione europea ha pubblicato una direttiva che quasi nessuno, fuori dagli uffici legali delle banche, ha letto. Si chiama CRD VI, e l'articolo che conta porta il numero 21c.

Dall'11 gennaio 2027 una banca con sede fuori dallo Spazio economico europeo non potrà più tenere conti di persone residenti nell'UE, a meno che non operi con una succursale autorizzata proprio nello Stato membro in cui vive il cliente.

Il divieto non è rivolto a te. È rivolto alla tua banca. Per te il risultato è lo stesso.

Cosa si applica dall'11 gennaio 2027

L'articolo 21c impone a un'impresa di un paese terzo che presta servizi bancari principali in uno Stato membro dell'UE di disporre di una succursale autorizzata in quello Stato.

I servizi bancari principali sono tre: la raccolta di depositi, che comprende ogni conto corrente, conto di risparmio e deposito vincolato. I prestiti. E il rilascio di garanzie e impegni. Chi presta anche uno solo di questi servizi a un residente nell'UE rientra nella regola.

Due dettagli decidono quanto la regola morde.

Primo, un'autorizzazione ottenuta in Italia vale per l'Italia e per nient'altro. Le succursali di paesi terzi non hanno alcun passaporto europeo. Una banca svizzera che volesse tenersi i suoi clienti privati nell'UE dovrebbe affrontare la procedura di autorizzazione separatamente in ogni singolo Stato membro in cui li ha.

Secondo, la raccolta di depositi è il ramo più ampio dei tre. Per prestiti e garanzie la regola colpisce le imprese che sarebbero enti creditizi se fossero stabilite nell'UE. Per i depositi si applica alle imprese di paesi terzi a prescindere da quella qualifica. Chi spera che si tratti di una faccenda all'ingrosso, di prestiti sindacati e finanza d'impresa, nel testo non troverà conforto.

Riguarda i cittadini UE o i residenti nell'UE?

I residenti. È questa la distinzione più importante dell'intero regime.

L'articolo 21c guarda al luogo in cui il cliente è stabilito, non al passaporto che ha in tasca. Uno svizzero che vive a Milano rientra nella regola. Un italiano che vive a Panama no. La banca non guarda alla tua cittadinanza. Guarda alla tua residenza fiscale e al tuo indirizzo documentato.

Da qui discende che cosa è la risposta, e che cosa non lo è. Un secondo passaporto qui non ti serve a nulla. Cambia la cittadinanza, non la residenza. Chi ha una cittadinanza caraibica ma resta residente a Roma o a Torino è un residente nell'UE come tutti gli altri.

Quello che funziona è la residenza. Di solito una residenza si ottiene più in fretta, a minor costo e con meno complicazioni di una seconda cittadinanza.

La scadenza che è già passata

Esiste una salvaguardia per i rapporti in essere. Nel testo europeo l'obbligo di succursale non pregiudica i contratti esistenti conclusi prima dell'11 luglio 2026. Quei contratti possono continuare a essere eseguiti; un nuovo prodotto che chiedi più avanti viene valutato da capo.

Quella data è alle nostre spalle.

Chi aspettava di vedere se la cosa sarebbe diventata reale ha già perso l'unica scadenza che gli avrebbe regalato qualcosa.

E la salvaguardia è più debole di quanto sembri. Tutela la prosecuzione di un contratto esistente. Non obbliga nessuna banca a tenerti. Una banca resta libera di chiudere il rapporto di sua iniziativa in qualsiasi momento, come hanno scoperto dopo il 2016 migliaia di clienti britannici di banche europee e di clienti europei di banche britanniche.

In Italia, poi, la salvaguardia è ancora più stretta. Il decreto di recepimento consente a una banca di uno Stato terzo, dall'11 gennaio 2027, soltanto le attività strettamente necessarie a gestire i contratti conclusi prima dell'11 luglio 2026, senza novazione né rinnovo, e stabilisce che i contratti a tempo indeterminato siano estinti o trasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028. Un conto corrente è, per sua natura, un contratto a tempo indeterminato. Resta salva la prosecuzione del rapporto su iniziativa esclusiva del cliente, un'eccezione che nella pratica le banche maneggiano con grande prudenza.

Che fine fa un conto che apro adesso?

Oggi è del tutto legale, e dal gennaio 2027 è esposto.

Un conto aperto adesso cade nel mezzo: dopo la soglia dell'11 luglio 2026 e prima che la regola si applichi, l'11 gennaio 2027. Fino ad allora non cambia nulla, perché la norma non è ancora applicabile.

Dall'11 gennaio 2027 è coinvolto. Il motivo è nel testo: l'articolo 21c non riguarda soltanto l'avvio dell'attività ma, in modo espresso, anche la sua prosecuzione. Tenere aperto il tuo conto è prosecuzione. Dal gennaio 2027 la banca ha bisogno di una succursale nel tuo Stato membro, oppure di una documentazione solida del fatto che ti sei rivolto a lei esclusivamente di tua iniziativa, altrimenti chiude il rapporto.

In pratica, nel corso dell'anno arriva prima o poi una di tre lettere. La chiusura, il trasferimento a un'altra società del gruppo bancario, oppure la richiesta di confermare la tua residenza.

Il conto da solo, quindi, non risolve il problema. Ti fa guadagnare qualche mese. Quello che risolve è l'accesso: la porta oggi è aperta e a dicembre non lo sarà. Apri il conto adesso e sposta la residenza fuori dall'UE prima di gennaio, e avrai un rapporto bancario nato in condizioni più semplici che poi resta, semplicemente, fuori dal perimetro della regola. Apri soltanto il conto, e avrai l'inizio di un percorso, non la sua fine.

Perché le banche si muoveranno prima di quanto chieda la legge

Per una banca di Zurigo, di Singapore o di Tbilisi il conto è semplice. Da una parte, un cliente privato con un saldo a sei o sette cifre. Dall'altra, una procedura di autorizzazione con requisiti di capitale, liquidità e governance in un ordinamento straniero, più la responsabilità se la valutazione si rivela sbagliata.

Il conto non torna. E non manca di poco: manca di parecchio.

Esiste un'eccezione teorica, la cosiddetta reverse solicitation: la banca può servirti se ti sei rivolto a lei in modo dimostrabile ed esclusivamente di tua iniziativa. Anche la norma italiana la prevede. Nella pratica l'intero onere della prova ricade sulla banca, e le autorità di vigilanza nazionali hanno ricevuto poteri per controllare proprio come viene usata l'eccezione. Gli uffici legali che lo sanno non ci costruiscono sopra un modello di business.

Il cambiamento, quindi, non avverrà l'11 gennaio 2027. Avviene nei mesi precedenti, in silenzio, attraverso regole di apertura dei conti che smettono di accettare indirizzi nell'UE.

Vivo in Italia e ho un conto in Svizzera o a Londra

Sei coinvolto, e lo sei due volte.

Per l'articolo 21c non contano la tua cittadinanza né il paese su cui ti viene accreditata la pensione. Conta che tu sia residente in uno Stato membro. L'Italia lo è, come la Spagna, la Francia, il Portogallo, Cipro, Malta e l'Irlanda. Per una banca di Zurigo o di Singapore non c'è differenza tra un indirizzo a Lugano e uno a Como, se non che quello di Como è l'indirizzo che adesso crea il problema.

Il secondo livello è quello che molti hanno già vissuto. La tua banca svizzera o britannica è, a questi fini, una banca di un paese terzo. Dopo la Brexit un'ondata di banche britanniche ha chiuso i conti dei clienti con indirizzo nell'UE invece di dotarsi dei permessi europei. Dal gennaio 2027 la regola di fondo non dipende più dalla propensione al rischio della singola banca. È diritto dell'Unione, armonizzato, con una data di applicazione scritta sopra.

Il terzo livello è italiano: per i contratti a tempo indeterminato, come un conto corrente, il recepimento fissa il 10 gennaio 2028 come termine per estinguerli o trasferirli, salvo la prosecuzione su tua iniziativa esclusiva. Vale la pena dare un nome allo schema, perché è un argomento per muoversi per tempo, non un motivo di allarme: diritti che sembravano permanenti si sono rivelati legati a una data di scadenza, e chi non aveva sistemato la propria posizione entro quella data si è trovato dalla parte sbagliata.

Come ha recepito l'Italia la CRD VI

L'Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 9 gennaio 2026. Il decreto modifica il Testo unico bancario e introduce un nuovo articolo 14-bis: l'esercizio in Italia della raccolta di depositi, dei prestiti o del rilascio di garanzie da parte di una banca di uno Stato terzo è soggetto all'obbligo di stabilire una succursale autorizzata dalla Banca d'Italia.

Le esenzioni sono quelle della direttiva: i rapporti con altre banche, con le società dello stesso gruppo e con i clienti che si rivolgono alla banca di propria iniziativa esclusiva. Il nuovo regime si applica dall'11 gennaio 2027; fino a quella data restano in vigore le regole precedenti.

Le disposizioni transitorie sono il punto in cui l'Italia va oltre il testo europeo. Dall'11 gennaio 2027 una banca di uno Stato terzo senza succursale può svolgere soltanto le attività strettamente necessarie a gestire i contratti conclusi prima dell'11 luglio 2026, senza novarli e senza rinnovarli. E i contratti a tempo indeterminato vanno estinti o trasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028. Per chi vive in Italia la salvaguardia non è dunque una porta aperta a tempo indefinito, ma un periodo di uscita con una data finale.

Nell'Unione il quadro è disomogeneo, e questo conta nella pratica. Il monitoraggio del recepimento della Commissione europea mostra Stati membri che non hanno ancora notificato misure complete, con procedure di infrazione in corso nei loro confronti. La data non si sposta perché il tuo Stato membro è in ritardo. Quello che cambia è come il testo nazionale si legge ai margini, non se l'11 gennaio 2027 arriva. E le banche di Zurigo e di Singapore fissano le regole di accettazione dei clienti sulla lettura più severa di un'intera area, non sullo stato di recepimento di un singolo paese, e le fissano una volta sola per tutto il SEE.

Vivo fuori dall'UE

Non sei coinvolto, e conviene leggere questa frase con attenzione.

La regola si applica ai clienti stabiliti o situati nell'Unione europea. Chi risiede a Lugano, a Londra o a Panama non lo è. Il tuo accesso alle banche in Svizzera, a Singapore, negli Stati Uniti e ovunque altro non è toccato dall'articolo 21c.

A essere toccata è la direzione opposta: il rientro. Se hai un conto in Svizzera o nel Regno Unito e stai pensando di tornare in Italia, o di trasferirti in Spagna o in Portogallo, il conto che tieni a Zurigo o a Londra diventa un conto presso una banca di un paese terzo il giorno in cui registri la nuova residenza, ed è il trasferimento a far scattare la questione, non la banca.

Per chi vive fuori dall'UE la lettura sensata della CRD VI non è che si tratti di un problema altrui. È una dimostrazione concreta di quanto in fretta una categoria di accesso possa essere chiusa a calendario, proprio nel paese in cui magari pensavi di tornare.

Cosa non è toccato

La regola è già abbastanza severa da sola e non ha bisogno di esagerazioni.

I conti di investimento ne restano fuori. I servizi coperti da MiFID II sono esclusi dall'articolo 21c, insieme alla raccolta e al credito che siano davvero accessori a essi. Un conto titoli tenuto fuori dall'UE è una questione giuridica diversa, anche se molti broker stanno stringendo i propri criteri di accettazione per conto loro.

Il SEE non è un paese terzo. Le banche del Liechtenstein, della Norvegia e dell'Islanda hanno il passaporto europeo e possono continuare a servire i residenti nell'UE. Questo fa del Liechtenstein uno degli ultimi luoghi che restano regolarmente raggiungibili per un residente nell'UE dopo il 2027, con un conto che di norma parte da CHF 100.000. L'altra faccia, detta onestamente: il SEE recepisce anche le regole europee di risoluzione, quindi un conto a Vaduz resta dentro lo stesso quadro di vigilanza. Risolve il problema dell'accesso, non quello dell'accesso da parte dello Stato.

L'operatività interbancaria e infragruppo è esente, il che conta per le banche e non per te.

Cosa ottiene davvero l'UE con questa regola

Ufficialmente il tema è la stabilità finanziaria e le lacune di vigilanza lasciate dalla Brexit.

L'effetto si può descrivere a prescindere dall'intento. Con lo scambio automatico di informazioni le amministrazioni fiscali europee sanno da anni quali conti un contribuente detiene all'estero; l'Agenzia delle Entrate li incrocia con il quadro RW. La trasparenza non è il problema che si sta risolvendo. Quello che la CRD VI cambia non è ciò che l'UE sa dei tuoi soldi, ma il luogo in cui i tuoi soldi possono stare.

Non è un controllo dei capitali nel senso classico. Nessuno ti impedisce di fare un bonifico. La regola agisce un passo prima: decide chi è autorizzato a custodire i tuoi soldi. Un controllo che limita l'accesso anziché i trasferimenti non ha bisogno di emergenze né di circostanze eccezionali. Funziona a calendario.

Il resto del quadro va letto insieme: l'Anagrafe dei rapporti finanziari e gli altri registri centralizzati dei conti, l'accesso delle autorità a quei registri, le regole europee di risoluzione che in una crisi possono colpire i depositi oltre il limite di garanzia, e il lavoro preparatorio sull'euro digitale. Ogni misura ha la sua giustificazione. Messe insieme descrivono uno spazio giuridico in cui il patrimonio non è soltanto visibile, ma raggiungibile.

Non serve attribuire intenzioni a nessuno per constatare il risultato: chi vuole tenere il proprio patrimonio fuori da quel quadro ha, dal gennaio 2027, una strada in meno.

Le due strade che restano

La prima è una residenza fuori dall'UE. L'articolo 21c guarda al luogo in cui il cliente è stabilito. Chi non è stabilito nell'UE non rientra nella regola. È la strada diretta e duratura, e allo stesso tempo apre le porte di banche che da anni guardano con diffidenza agli indirizzi europei.

Quale paese abbia senso dipende meno dall'aliquota fiscale che dal fatto che le banche accettino quell'indirizzo e che tu voglia davvero viverci. Due direzioni che, per chi ci legge, funzionano nella pratica:

Le Filippine. La sezione 23(D) del codice tributario filippino contiene una frase sorprendentemente chiara: uno straniero è tassato lì soltanto sui redditi di fonte filippina, residente o no. Pensioni, dividendi e redditi prodotti altrove restano fuori dalla rete filippina. L'effetto bancario conta ancora di più: le banche asiatiche rifiutano gli indirizzi europei molto prima che entri in gioco la CRD VI. Con la residenza filippina a Singapore sei un cliente della regione e non un rischio europeo, e da Davao a Singapore c'è un volo diretto di meno di quattro ore. Ne nasce una struttura che si imposta in modo pulito: Davao per vivere, Singapore per il patrimonio. Il percorso per la residenza permanente e come si svolge davvero è su MyDavaoBase, il nostro sito dedicato alle Filippine.

L'America Latina. Paraguay, Panama e Messico sono da anni le risposte classiche per una residenza duratura con tassazione territoriale, e tutti e tre sono ben conosciuti dalle banche svizzere e da quelle orientate agli Stati Uniti.

Il resto. Altri paesi funzionano, e alcuni fanno scattare subito l'allarme sul lato bancario. Quale regga il tuo caso dipende dalla tua banca, dal tuo patrimonio e da dove vuoi davvero passare il tuo tempo. È a questo che serve la consulenza gratuita.

La seconda: il conto è intestato a una società fuori dall'UE anziché a te personalmente. La controparte della banca è allora un soggetto extra UE e la regola non morde allo stesso modo. È la strada pratica per i conti aziendali, e una LLC statunitense è di solito il veicolo più pulito. Sul piano fiscale non cambia nulla: una società gestita dall'Italia resta tassabile in Italia, e le norme antielusive italiane si applicano invariate. Chi sceglie questa strada deve impostarla correttamente, altrimenti al primo problema se ne aggiunge un secondo.

Perché un indirizzo da solo non è una strada

Circola una terza idea: procurarsi da qualche parte un codice fiscale e una bolletta, dare quell'indirizzo alla banca e uscire così dal perimetro.

Su questo vale la pena sapere una cosa. Quello che firmi all'apertura di un conto non è un campo indirizzo. È un'autocertificazione della tua residenza fiscale. È una dichiarazione giuridicamente vincolante, e una dichiarazione falsa è in molti ordinamenti un illecito autonomo, a prescindere dal fatto che siano state evase imposte. Il rischio resta sul titolare del conto, non sulla banca e non sul consulente.

Una residenza fuori dall'UE funziona. Un indirizzo che non corrisponde a una residenza è una scommessa, non una strada. La differenza tra le due cose è esattamente il lavoro che va fatto.

Cosa fare adesso

La salvaguardia per i nuovi rapporti è scaduta. La regola si applica dall'11 gennaio 2027, e il momento in cui le banche finiscono di riscrivere le proprie regole di apertura dei conti arriva prima di quella data, non dopo.

Ne deriva una sequenza, e la sequenza conta più delle singole parti.

Il conto e la residenza sono un unico processo, non due acquisti. Prima il conto, perché aprirlo oggi funziona ancora e fra qualche mese non funzionerà più. Poi la residenza, ma prima di gennaio, perché altrimenti il conto diventa esposto proprio nel momento in cui la regola entra in applicazione. Fare soltanto una delle due cose ti lascia con un rapporto bancario a tempo oppure con una residenza senza la banca per cui era pensata.

In concreto: apri adesso il conto a Singapore o in Svizzera, imposta in parallelo la residenza filippina, e da gennaio per la banca semplicemente non sei un cliente dell'UE. Entrambe le cose richiedono tempo. Una residenza non nasce in quindici giorni, e la sequenza non si può invertire.

Apriamo conti fuori dall'UE e impostiamo le residenze che quei conti richiederanno dal 2027. Un unico processo da un'unica società, non due fornitori che si aspettano a vicenda. In una consulenza gratuita capiamo quale combinazione regge il tuo caso e in quale ordine va costruita. La consulenza si svolge in inglese.

Fonti e testi normativi

Tutto ciò che trovi in questa pagina si può leggere alla fonte.

La direttiva viene recepita separatamente in ogni Stato membro e le regole nazionali differiscono nei dettagli. A governare il tuo caso è la legge dello Stato in cui sei residente.

Il conto e la residenza, nell'ordine giusto

La consulenza gratuita stabilisce quale combinazione regge il tuo caso, e in quale sequenza.