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Aprire un conto svizzero online: cosa cambia con le nuove regole FINMA sull'identificazione video e online dal 1° novembre

E-ID, documenti con codice QR, verifica liveness: come le banche svizzere ti identificano a distanza secondo la circolare rivista, e cosa la circolare lascia volutamente aperto.

Un uomo anziano con gli occhiali seduto in poltrona accanto alla finestra, con un gatto addormentato in grembo, sorride all'obiettivo

Dal 1° novembre 2026 in Svizzera valgono nuove regole su come le banche identificano i clienti quando il conto viene aperto via video o interamente online. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha sottoposto a revisione parziale la sua circolare 2016/7 "Identificazione tramite video e online" e ha reso note le modifiche l'8 ottobre 2026 in un comunicato stampa. Per chi vuole aprire un conto svizzero senza andare a Zurigo o a Ginevra, è la base giuridica con cui lavora la banca dall'altra parte della videochiamata. Contano tre domande: che cosa cambia, come si svolge l'identificazione e che cosa la circolare lascia espressamente aperto.

Che cosa disciplina la circolare

La circolare 2016/7 stabilisce come gli intermediari finanziari adempiono ai loro obblighi di diligenza secondo la legge svizzera sul riciclaggio di denaro quando avviano una relazione d'affari attraverso canali digitali. Si applica direttamente alle banche e agli altri intermediari finanziari e prevede due strade:

  • L'identificazione tramite video è equiparata all'identificazione con presenza fisica. Sul piano giuridico la videochiamata vale quindi quanto la tua visita allo sportello.
  • L'identificazione online senza colloquio è equiparata a una copia autenticata del documento d'identità, se vengono rispettate determinate procedure.

La revisione parziale non tocca l'impianto di base. Lo adatta a nuove tecnologie e a nuovi rischi.

Che cosa cambia dal 1° novembre

Secondo il comunicato stampa e l'elenco delle modifiche della circolare, i punti sono soprattutto cinque.

1. L'E-ID svizzera viene ammessa come mezzo di identificazione. Una nuova sezione (nm. da 44.1 a 44.4) consente l'identificazione con un mezzo d'identificazione elettronico secondo la legge sull'Id-e del 20 dicembre 2024. La banca verifica che l'E-ID sia rilasciata a te e sia valida, controlla il tuo indirizzo di domicilio e si assicura che la richiesta provenga davvero da te.

Il problema sta nel calendario. Il 30 giugno 2026 la Confederazione ha comunicato che l'introduzione dell'E-ID viene rinviata, perché servono misure di sicurezza aggiuntive contro i rischi legati all'intelligenza artificiale. Una nuova data non c'è; sarà annunciata quando questi lavori saranno in gran parte conclusi. L'infrastruttura di fiducia dovrebbe entrare in funzione nel primo semestre del 2027. La nuova regola della FINMA è quindi pronta, ma potrà applicarsi solo quando l'E-ID esisterà davvero.

2. I documenti con codice QR valgono quanto quelli con zona a lettura ottica. Finora la banca doveva leggere la zona a lettura ottica (MRZ) del documento. D'ora in poi basta anche un codice QR, per esempio quello della licenza di condurre svizzera. Restano ammessi solo documenti ufficiali con MRZ o codice QR e caratteristiche di sicurezza ottiche come ologrammi o effetti cangianti.

3. La liveness detection diventa obbligatoria. Nell'identificazione online la banca deve accertare che la tua foto sia stata scattata durante la procedura e non sia un'immagine preparata. La FINMA lo motiva espressamente con i rischi crescenti legati all'intelligenza artificiale.

4. La verifica del domicilio può avvenire in forma digitale. Sono ammesse per la prima volta procedure digitali che collegano in modo affidabile te e la tua infrastruttura a un domicilio (nm. 37.1). Accanto a queste restano le prove classiche: una fattura delle imposte o di un'altra autorità, una bolletta di luce, acqua o telefono, una consegna postale o un registro pubblico.

5. Un periodo transitorio per una procedura. Per l'identificazione con firma elettronica qualificata vale, per la verifica del domicilio e per la liveness detection, un periodo transitorio di un anno dall'entrata in vigore.

L'identificazione via video passo dopo passo

Chi apre un conto svizzero via video segue, secondo la circolare, una sequenza fissa:

  • Inserisci i tuoi dati in forma elettronica prima del colloquio e li invii alla banca.
  • La banca raccoglie il tuo consenso esplicito all'identificazione via video e alla registrazione audio.
  • Il colloquio si svolge dal vivo, in tempo reale, con collaboratori formati della banca, e viene registrato per intero.
  • Durante la trasmissione la banca scatta foto di te e di tutte le pagine rilevanti del documento e confronta il tuo volto con la foto del documento.
  • Legge in automatico la MRZ o il codice QR, verifica una caratteristica di sicurezza otticamente variabile e un'altra scelta a caso, per esempio chiedendoti di inclinare il documento, e confronta tutto con i dati che hai fornito.

La banca interrompe la procedura se la qualità dell'immagine o dell'audio non è sufficiente o se nascono dubbi sull'autenticità del documento o sulla tua identità. Interrompere può anche voler dire rimandarti alla via classica per singoli passaggi, cioè la presenza fisica o la corrispondenza. Se rileva indizi di rischi elevati, può proseguire, ma apre la relazione d'affari solo con il consenso di un superiore o della direzione.

In pratica: assicurati una buona luce, una connessione stabile e un documento ufficiale valido. Controlla prima che abbia una zona a lettura ottica o un codice QR; senza l'una o l'altro, secondo la circolare, l'identificazione via video non è possibile.

Online senza videochiamata: bonifico o chip

Per l'identificazione puramente online la circolare chiede, oltre alle foto e alla verifica liveness, una seconda prova che tu sia la persona che dichiari di essere. Le strade sono due.

Il primo bonifico. Trasferisci denaro alla banca da un conto intestato a te presso una banca in Svizzera o nel Liechtenstein, e la banca verifica che il pagamento arrivi davvero da lì (nm. 33). Al posto di un conto in Svizzera o nel Liechtenstein basta un conto in uno Stato membro del GAFI, purché nella valutazione del GAFI non sia stato giudicato "non-compliant" nelle raccomandazioni sulla verifica della clientela e sui bonifici, né "low" in materia di vigilanza e misure preventive. Se un conto nel tuo Paese soddisfa queste condizioni lo verifica la banca stessa.

La lettura del chip. La banca può rinunciare al bonifico se legge il chip del tuo documento biometrico e i dati verificati coincidono con quelli che hai fornito e con la tua foto (nm. 33.1).

In entrambi i casi la banca verifica anche il tuo indirizzo di domicilio, dal 1° novembre anche con le nuove procedure digitali.

La dichiarazione dell'avente economicamente diritto

In Svizzera l'apertura del conto comprende sempre la dichiarazione su chi è avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. Anche questa, secondo la circolare, si può rendere in forma digitale (nm. da 45 a 50): con una firma elettronica qualificata su un modulo online, con un TAN o un metodo analogo che ti identifichi in modo affidabile, oppure come copia trasmessa elettronicamente di un modulo stampato e firmato da te. In quest'ultimo caso la banca confronta la firma con quella del tuo documento. Chi apre il conto per sé conferma di norma di essere egli stesso l'avente diritto. Chi agisce per conto di terzi deve dichiararlo.

Conti aziendali: identificare la società via video

Anche le società possono aprire un conto in forma digitale. Nell'identificazione via video la banca acquisisce inoltre un estratto del registro di commercio o di un elenco privato affidabile, prende atto delle regole di rappresentanza della società e identifica ogni persona che agisce in nome della società; anche in momenti diversi. Nell'identificazione puramente online chiede un primo bonifico da un conto intestato alla società presso una banca in uno dei Paesi indicati. La novità dal 1° novembre è che i rappresentanti della società possono essere identificati anche con le altre procedure, per esempio con firma elettronica qualificata oppure, quando esisterà, con l'E-ID (nm. 43.1).

Che cosa la circolare non disciplina

Per quanto utili, le nuove regole rispondono solo alla domanda su come una banca svizzera ti identifica. Due altre domande restano fuori.

Se la banca ti accetta. La circolare non obbliga nessuna banca ad accogliere online clienti dall'estero. Quali clienti accettare, con quali depositi minimi e da quali Paesi lo decide la banca. Perché le banche respingono spesso i non residenti lo spiega Perché le banche rifiutano i non residenti; quali istituti pongono quali condizioni lo trovi in Aprire un conto in Svizzera.

Se dal 2027 la banca potrà ancora servirti. Per chi risiede in Italia, come in ogni altro Stato dell'UE, dall'11 gennaio 2027 si applica l'articolo 21 quater della direttiva europea sulle banche CRD VI. Una banca di un Paese terzo come la Svizzera avrà bisogno, in linea di principio, di una succursale autorizzata nel Paese di residenza del cliente per offrire lì dei conti. L'eccezione più importante è l'iniziativa esclusiva del cliente. L'identificazione via video non trasforma l'apertura in qualcos'altro: conta sempre chi ha fatto il primo passo e dove vivi. Come funziona in pratica lo descrive Conto in Svizzera senza residenza: cosa è ancora possibile.

Per chi vive in Italia

Residenza in Italia. Per te, nella procedura, cambiano soprattutto la verifica liveness e la verifica digitale del domicilio. L'E-ID non ti riguarda: è l'identità elettronica dello Stato svizzero. La vera scadenza, per te, è l'11 gennaio 2027.

Il confronto con chi vive in Svizzera. Il vantaggio pratico maggiore delle modifiche andrà ai residenti in Svizzera, non appena l'E-ID sarà introdotta: potranno aprire una nuova relazione bancaria in digitale con il mezzo d'identificazione statale. Fino ad allora, anche per loro restano l'identificazione via video e le procedure online con il documento, come prima.

Vale la pena guardare anche all'UE. Lì, secondo l'articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1624, dal 10 luglio 2027 si applica il nuovo regolamento antiriciclaggio con regole uniformi per l'adeguata verifica della clientela; che cosa chiederanno all'apertura del conto lo trovi in Aprire un conto dal 2027: le nuove regole UE sull'adeguata verifica. La Svizzera, con la circolare, segue una strada propria, ma altrettanto rigorosa.

La tua checklist per l'apertura online

  1. Controlla il documento. Passaporto o carta d'identità validi con zona a lettura ottica, meglio ancora con chip.
  2. Tieni pronta la prova di residenza. Una bolletta recente di luce, acqua o telefono o una lettera di un'autorità con il tuo nome e il tuo indirizzo.
  3. Chiarisci il conto di riferimento. Per il primo bonifico ti serve un conto intestato a te.
  4. Documenta l'origine dei fondi. L'identificazione è solo il primo passo; aspettati che la banca chieda provenienza e scopo del denaro.
  5. Fai tu il primo passo. In vista di gennaio 2027, l'iniziativa deve partire da te in modo dimostrabile.

Un conto svizzero è legale per chi vive in Italia come per chi vive in Svizzera. I redditi restano tassabili nel Paese di residenza: se sei residente in Italia, il conto e le attività finanziarie che vi detieni vanno indicati nel quadro RW del modello Redditi (o nel quadro W del 730), dove si liquida anche l'IVAFE. In più la banca svizzera segnala il conto all'Italia nello scambio automatico di informazioni, che la Svizzera e tutti gli Stati dell'UE praticano dal 2018. Quanto sia diventato ampio questo scambio lo mostra La Svizzera segnala nel 2026 circa 4 milioni di conti a 113 Stati. Chi valuta tra la Svizzera e l'Asia trova le differenze in Singapore o Svizzera: il private banking per non residenti a confronto.

Quale banca svizzera si adatta al tuo patrimonio, alla tua residenza e ai tuoi tempi, e se convenga aprire prima o dopo l'11 gennaio 2027, lo chiariamo nella consulenza gratuita. Ricevi entro 48 ore una valutazione scritta.

Nota: questo articolo non costituisce consulenza fiscale, legale o di investimento. Per le questioni fiscali personali rivolgiti a un commercialista abilitato.